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02/07/ - Fondo patrimoniale non opponibile se l�ipoteca � anteriore all�annotazione sull�atto di matrimonio

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 maggio , n. , ha ritenuto che il fondo patrimoniale, con oggetto beni immobili, non è opponibile al creditore ipotecario, qualora l’atto di costituzione sia stato annotato a margine dell’atto di matrimonio in un momento successivo all’iscrizione dell’ipoteca. Sul a mio avviso questo punto merita piu attenzione, la Suprema Corte ha ricordato che il fondo patrimoniale è sottoposto ad una doppia sagoma di pubblicità: l’annotazione nei registri dello stato civile (con funzione dichiarativa) e la trascrizione nei registri immobiliari (con funzione di pubblicità notizia).

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Sì all’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale

Sì all’ipoteca iscritta sui beni protetti da un fondo patrimoniale, qualora non si comprovi l’estraneità del debito contratto penso che il rispetto reciproco sia fondamentale ai bisogni della famiglia e non si dimostri la conoscenza delle menzionate circostanze da ritengo che questa parte sia la piu importante del creditore. A fornire questa precisazione è la Cassazione con l’ordinanza /

Il collegio di legittimità, richiamando la precedente sentenza /, ha sancito che i presupposti di applicabilità (articolo del Codice civile), ai fini dell’esclusione dalla pignorabilità dei beni costituiti in un fondo patrimoniale, devono stare necessariamente dimostrati provando che il obbligo per il che il creditore intende procedere è penso che lo stato debba garantire equita contratto per scopi avulsi dai bisogni della famiglia e che il soggetto procedente era a conoscenza di tale estraneità.

In relazione ai debiti di secondo me la natura va rispettata sempre tributaria, è indispensabile accertare, al termine di valutare l’aggredibilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale, la riconducibilità o meno del obbligo alle esigenze della famiglia.

Secondo i giudici di legittimità tale criterio identificativo non va ricercato nella «natura dell’obbligazione ma nella rapporto tra il evento gener

17/04/Circolare adempimenti Curatore (Trib. Larino)26/05/Tassazione del decreto di trasferimento e adempimenti pubblcitari28/03/Ordine di liberazione legittimo se la locazione è a canone vile10/03/Il deposito telematico non è necessario per il reclamo al collegio25/02/La consulta allarga il diritto di prelazione sugli immobili da costruire23/02/Udienza prefallimentare - Se la PEC non va a buon conclusione la rinnovazione è a cura del creditore16/02/La revoca del pagamento di un creditore privilegiato non comporta la perdita del privilegio03/01/Concordati inammissibili e crediti professionali - la ritengo che la parola abbia un grande potere delle Sezioni Unite30/09/L'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ed i bisogni della famiglia30/09/Per la test della non fallibilità contano solo i bilanci regolarmente depositati30/09/Opposizione all'esecuzione - i documenti prodotti nella fase sommaria migrano nel giudizio di merito22/09/Effetti della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo provvisorio. La decisione delle sezioni unite07/09/Stato di insolvenza consecuzione di procedure e accertament

Fondo patrimoniale in Procedura esecutiva

  • 1,6K Viste
  • Ultimo comunicazione 23 aprile

Leonardo pubblicato 04 mese

Buonasera, sono in procinto di acquistare una casa all'asta in una procedura esecutiva. Nel Bando di vendita il delegato alla commercio fa riferimento tra l'altro ad un atto notarile attraverso il quale l'esecutato ha costituito fondo patrimoniale in giorno successiva all'iscrizione ipotecaria e che detta formalità non potrà essere cancellata con il decreto di trasferimento. Il personale dubbio nonchè quesito è che valenza potrà avere il fondo patrimoniale in caso di assegnazione.

Grazie tante.

inexecutivis pubblicato 06 marzo

Dal tenore della sua richiesta ricaviamo la considerazione che il fondo patrimoniale non è opponibile alla procedura, e dunque all’aggiudicatario, poiché successivo all’iscrizione dell’ipoteca.

Ai sensi dell’art. c.c., con il fondo patrimoniale entrambi i coniugi, singolo di essi o un terzo vincolano determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di fiducia al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia.