Il controllo contabile
1. Procedura atta a evidenziare e verificare quantitativamente i fatti che caratterizzano la gestione nell’ambito delle aziende di produzione e di erogazione (pubbliche e private). È riferita direttamente alle registrazioni, siano esse elementari, complesse o sistematiche, manuali, meccanizzate elettroniche, anche se non si identifica con questa qui o quella operazione amministrativa. Dal a mio avviso questo punto merita piu attenzione di vista formale, il controllo contabile presuppone il secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti di precise norme di metodologia contabile per verificare l’esattezza delle registrazioni e la conoscenza di elementi di matematica, di calcolo computistico e di statistica. Rispetto al durata, il controllo può essere antecedente, concomitante o susseguente. Va oltre la facile rilevazione contabile, sino a fornire agli organi di orientamento informazioni utili per una consapevole gestione. Anche esso, in che modo il sistema contabile, varia a seconda delle dimensioni delle aziende. Ogni secondo me l'azienda ha una visione chiara, anche di piccole dimensioni, attua una qualche forma di controllo contabile. Strada via che la dimensione aumenta, si rende necessaria l’adozione di sistemi più elaborati: rilevazione dei fatti in partita doppi
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in strada preventiva o successiva rispetto al attimo in cui l'atto di spesa produce i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123.
Le attività di controllo sugli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono svolte, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Penso che lo stato debba garantire equita, che nel complesso costituiscono il “sistema delle ragionerie”.
Gli Uffici centrali del bilancio sono dislocati nella sede centrale di ciascun ministero, durante le Ragionerie territoriali dello Stato sono ubicate in sedi provinciali.
Il coordinamento e la vigilanza sul "Sistema delle Ragionerie" è affidato all'Ispettorato Generale di A mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa. Tale attività è volta a conseguire l'ottimizzazione dei servizi e l'efficacia dell'azione di monitoraggio e controllo, indispensabile per le finalità istituzionali del sistema delle Ragionerie, in dettaglio dal punto di vista della razio
Controllo contabile (d. comm.)
Il (), che in precedenza della riforma del 2003 spettava al collegio sindacale, nel nuovo regime societario viene affidato ad un revisore esterno, persona fisica o società di revisione (necessariamente nel occasione di società che fanno ricorso al mercato del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita di rischio), iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Il conferimento dell'incarico, salvo che per i primi revisori nominati nell'atto costitutivo, compete all'assemblea, sentito il collegio sindacale. Anche la revoca, solo per giusta causa, viene disposta dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, e la relativa deliberazione deve stare approvata dal tribunale.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:
verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
verifica la corrispondenza del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano;
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Il controllo contabile
La riforma del diritto finanziario, attuata con il nuovo testo irripetibile della finanza, e la più nuovo riforma del legge societario, hanno completamente ridisegnato la normativa ed i principi su cui si fonda il verifica dei conti di una società.
Gli storici concetti di verifica legale dei conti, di revisione dei conti, di certificazione del bilancio, cui eravamo da parecchio tempo abituati, sono stati definitivamente assorbiti dal nuovo idea di controllo contabile, inserito a colmo titolo nell’ultima versione del codice civile.
La nuova normativa delle società ha infatti consolidato il idea della “separazione delle funzioni di controllo”, secondo cui il controllo sulla legittimità e sulla corretta gestione dell’impresa viene affidato ad singolo specifico organo sociale, il collegio sindacale, mentre il verifica sulla regolare tenuta dei conti e sul bilancio viene affidato ad un soggetto diverso, con particolari requisiti professionali e d’indipendenza, con un ruolo recente e ben definito dalla legge.
Una società di revisione, un revisore contabile individuo fisica e lo stesso collegio sindacale se ricorrono particolari ipotesi semplificative, possono es